La cessione del credito d’imposta
Di cosa si tratta?
Dal 1°Luglio 2020, secondo l’art. 121 del DL n.34/2020 e Legge di conversione n.77/2020, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese esecutrici degli interventi o ad altri “soggetti privati”, e alle banche e agli intermediari finanziari.
Chi sono i soggetti beneficiari che possono usufruire della CESSIONE DEL CREDITO?
Possono usufruire della cessione del credito tutti i beneficiari, siano essi soggetti IRPEF (privati persone fisiche, società di persone, professionisti) sia i soggetti IRES (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che posseggono, o detengono, l’immobile sulla base di un titolo idoneo:
_ proprietario o nudo proprietario
_ titolare di un diritto reale di godimento
_ comodatario (con il consenso del proprietario)
_ locatario o utilizzatore in leasing (con il consenso del proprietario)
_ familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente more uxorio non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa)
_ istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti e cooperative per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
A chi possono cedere il credito di imposta i soggetti beneficiari?
Con le Circolari n.11/E/2018 e n.17/E/2018 e n.24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che possono acquistare il credito sono:
– fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili (appaltatori vari);
_ subappaltatori e fornitori di cui si serve l’impresa principale per realizzare gli interventi agevolati;
_ di istituti di credito e intermediari finanziari
_ “altri soggetti privati”, intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Tra questi rientrano:
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
Per che tipo di interventi possiamo utilizzarla?
_ Interventi su immobili privati, sia per riqualificazione energetica che ristrutturazione in genereale (50% – 65%)
_ Interventi su ripristino facciate (Bonus Facciate 90%);
_ Interventi sull’involucro e impianti termici su parti comuni di edifici condominiali (110% – 75% – 70%)
_ Interventi ANTISISMICI ( 110% – 80% – 85%)
Attraverso 3 tipologie di intervento: SISMABONUS, ECOBONUS, e dal 01 Luglio 2020, SUPERBONUS 110%.