La cessione del credito d’imposta

 

 

Di cosa si tratta?

Dal 1°Luglio 2020, secondo l’art. 121 del DL n.34/2020 e Legge di conversione  n.77/2020, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese esecutrici degli interventi o ad altri “soggetti privati”, e alle banche e agli intermediari finanziari.

 

Chi sono i soggetti beneficiari che possono usufruire della CESSIONE DEL CREDITO?

Possono usufruire della cessione del credito tutti i beneficiari, siano essi soggetti IRPEF (privati persone fisiche, società di persone, professionisti) sia i soggetti IRES (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che posseggono, o detengono, l’immobile sulla base di un titolo idoneo:

_ proprietario o nudo proprietario

_ titolare di un diritto reale di godimento

_ comodatario (con il consenso del proprietario)

_ locatario o utilizzatore in leasing (con il consenso del proprietario)

_ familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente more uxorio non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa)

_ istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti e cooperative per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

 

 

A chi possono cedere il credito di imposta i soggetti beneficiari?

Con le Circolari n.11/E/2018 e n.17/E/2018 e n.24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che possono acquistare il credito sono:

– fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili (appaltatori vari);

_ subappaltatori e fornitori di cui si serve l’impresa principale per realizzare gli interventi agevolati;

_ di istituti di credito e intermediari finanziari

_ “altri soggetti privati”, intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Tra questi rientrano: 

_ i condòmini, per gli interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali, oppure le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati, _ in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete, _ Energy Service Companies (ESCO) di cui alla Direttiva 2006/32/CE del 2006 _ società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

 

Per che tipo di interventi possiamo utilizzarla?

 _ Interventi su immobili privati, sia per riqualificazione energetica che ristrutturazione in genereale (50% – 65%)

_ Interventi su ripristino facciate (Bonus Facciate 90%);

_ Interventi sull’involucro e impianti termici su parti comuni di edifici condominiali (110% – 75% – 70%)

_ Interventi ANTISISMICI  ( 110% – 80% – 85%)

Attraverso 3 tipologie di intervento: SISMABONUS, ECOBONUS, e dal 01 Luglio 2020, SUPERBONUS 110%.